Dopo quasi trentacinque anni, la legge elettorale preferenze capolista bloccato torna al centro del dibattito politico italiano e segna il ritorno — parziale — della possibilità per gli elettori di scegliere direttamente alcuni dei propri rappresentanti in Parlamento. La riforma, conosciuta informalmente come Stabilicum (o, tra i critici, “Melonellum”), ha superato la prima lettura alla Camera dei Deputati il 16 luglio 2026 e si trova ora nella fase conclusiva dell’esame al Senato. È importante chiarirlo subito, per correttezza informativa: al 10 settembre 2026 la legge non è ancora definitivamente approvata. Il testo è arrivato in Aula al Senato il 9 settembre, il voto finale di Palazzo Madama è calendarizzato per il 15 settembre, e — in caso di modifiche rispetto al testo della Camera, come pare probabile proprio sul fronte delle preferenze — sarà necessaria una terza lettura a Montecitorio, prevista a partire dal 28 settembre 2026. Solo a quel punto la riforma diventerà legge dello Stato a tutti gli effetti.

Fatta questa premessa, vediamo nel dettaglio che cosa prevede il nuovo sistema, come funzionerà concretamente il voto con capolista bloccato e preferenze, e a che punto è arrivato l’iter parlamentare.

Cos’è lo Stabilicum e perché si parla di legge elettorale con preferenze e capolista bloccato

Lo Stabilicum nasce con l’obiettivo dichiarato, secondo la maggioranza di governo guidata da Giorgia Meloni, di garantire maggiore stabilità di legislatura, superando l’attuale Rosatellum, in vigore dal 2017. Il nuovo sistema elimina i collegi uninominali maggioritari — che nel Rosatellum eleggono circa un terzo del Parlamento — e introduce un impianto interamente proporzionale, corretto da un consistente premio di maggioranza per la coalizione (o partito) che supera una determinata soglia di voti.

Il nodo più discusso, quello che dà il nome a questo approfondimento, riguarda però il meccanismo di legge elettorale preferenze capolista bloccato: come si scelgono, cioè, i parlamentari all’interno di ogni lista. Su questo punto il testo ha vissuto mesi di tensioni interne alla maggioranza, un voto contrario per un solo voto di scarto alla Camera a luglio, e infine un compromesso raggiunto al Senato tra Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati.

Come si vota con la nuova legge elettorale: preferenze e capolista bloccato

Il meccanismo approvato in Commissione Affari Costituzionali del Senato, e poi confermato in Aula anche respingendo il tentativo delle opposizioni di introdurre le cosiddette “preferenze pure”, funziona così.

Il capolista bloccato resta fisso, senza preferenza

Ogni lista elettorale presenta un capolista bloccato: il suo nome è scelto direttamente dal partito e non può essere modificato dal voto di preferenza dell’elettore. È il punto su cui la maggioranza non ha ceduto, nonostante le pressioni sia di una parte del centrodestra (in particolare Roberto Vannacci con Futuro Nazionale, che chiedeva preferenze senza capolista bloccato), sia delle opposizioni, che con un sub-emendamento a prima firma del dem Dario Parrini hanno chiesto di eliminare del tutto la quota “blindata” dai vertici di partito. La proposta è stata respinta in Aula al Senato con 99 voti contrari e 68 favorevoli.

Fino a tre preferenze per gli altri candidati in lista

Per tutti i nomi della lista diversi dal capolista, l’elettore potrà esprimere fino a tre preferenze, tracciando una crocetta accanto ai candidati scelti. Il modello richiama, con alcuni adattamenti, quello già utilizzato per le elezioni regionali in Toscana: sulla scheda compaiono il capolista bloccato e altri nominativi (secondo le versioni circolate, fino a sei), tra i quali l’elettore può indicarne al massimo tre, rispettando un vincolo di genere sulle preferenze espresse.

Alternanza di genere: come cambia rispetto alle prime bozze

Sull’alternanza di genere il testo ha subito diverse correzioni nel corso della trattativa. Nella versione approvata in Commissione al Senato, la regola prevede che l’alternanza tra candidati uomini e donne scatti a partire dal nome successivo al capolista, che dunque resta fuori dal meccanismo di alternanza stretta. Per la scelta del capolista, inoltre, non si applica la regola del 60%-40% (il tetto pensato per evitare che un genere sia nettamente prevalente) già in vigore con il Rosatellum: quel vincolo resta invece attivo per gli altri listini bloccati, quelli circoscrizionali collegati all’assegnazione del premio di maggioranza.

Premio di maggioranza: le soglie della nuova legge elettorale

Al netto della questione preferenze, la parte più strutturale della riforma riguarda il premio di maggioranza. Il testo approvato alla Camera prevede che la coalizione (o il partito) che ottiene almeno il 42% dei voti ottenga un premio di seggi aggiuntivi: 70 deputati e 35 senatori, con un tetto massimo complessivo fissato a 220 deputati e 113 senatori. Al Senato, nel frattempo, è definitivamente tramontata l’ipotesi di un ballottaggio nazionale — proposta da un emendamento del senatore di Fratelli d’Italia Marcello Pera, che avrebbe previsto un secondo turno in caso di mancato raggiungimento del 48% dei voti — e sono state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni.

Un altro elemento distintivo del nuovo sistema è l’abolizione del voto disgiunto: una sola scheda per Camera e per Senato, senza possibilità di votare partiti diversi per i due rami del Parlamento. È inoltre prevista, al momento del deposito del contrassegno elettorale, l’indicazione del nome del candidato o della candidata premier della coalizione.

Le altre novità: voto ai fuorisede e regioni a statuto speciale

Accanto al capitolo preferenze, la riforma introduce alcune misure approvate con largo consenso trasversale.

  • Voto per i fuorisede. Presso l’ufficio elettorale di ogni Comune verrà istituito un elenco degli elettori temporaneamente domiciliati altrove per motivi di studio o lavoro. Chi risiede da almeno nove mesi in un Comune situato in una regione diversa da quella di residenza anagrafica potrà chiedere l’iscrizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, e votare così nel luogo di domicilio temporaneo per Camera, Senato, elezioni europee e referendum.
  • Regioni a statuto speciale. I voti raccolti in Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta entreranno nel computo della cifra elettorale nazionale utile all’assegnazione del premio di maggioranza, e le liste locali potranno collegarsi formalmente a una forza politica nazionale.

A che punto è l’iter parlamentare della legge elettorale

Per orientarsi tra le tappe già superate e quelle ancora da affrontare, ecco una sintesi cronologica aggiornata al 10 settembre 2026:

  1. 16 luglio 2026 — La Camera dei Deputati approva lo Stabilicum in prima lettura con 217 voti favorevoli, 152 contrari e 2 astenuti. In quella occasione, a scrutinio segreto, l’emendamento sulle preferenze con capolista bloccato viene respinto per un solo voto di scarto.
  2. Fine luglio–agosto 2026 — Trattativa interna al centrodestra per trovare un’intesa sulle preferenze da riproporre al Senato, dove non è previsto il voto segreto.
  3. 3 settembre 2026 — La Commissione Affari Costituzionali del Senato approva l’emendamento unitario di maggioranza che reintroduce capolista bloccato e fino a tre preferenze.
  4. 9 settembre 2026 — Il testo, non essendo stato completato l’esame di quasi 700 emendamenti in Commissione, arriva senza relatore nell’Aula del Senato. Vengono respinte le pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni e tramonta definitivamente l’ipotesi del ballottaggio.
  5. 10 settembre 2026 — L’Aula del Senato respinge con 99 voti contrari e 68 favorevoli il sub-emendamento delle opposizioni che chiedeva l’eliminazione dei capolista bloccati a favore di preferenze “pure”.
  6. Entro il 15 settembre 2026 — È calendarizzato il voto finale del Senato sull’intero provvedimento.
  7. Dal 28 settembre 2026 — Se il Senato modifica il testo della Camera (ipotesi molto probabile viste le modifiche sulle preferenze), la legge tornerà a Montecitorio per una terza lettura.

L’obiettivo dichiarato dalla maggioranza di governo è arrivare a un’approvazione definitiva entro la fine del 2026, anche per evitare di cambiare le regole del gioco troppo a ridosso delle elezioni politiche previste nel 2027.

Le reazioni: maggioranza compatta, opposizioni sul piede di guerra

Il varo dell’emendamento sulle preferenze ha ricompattato il centrodestra dopo settimane di tensioni interne, in particolare tra Fratelli d’Italia e la componente guidata da Vannacci, favorevole a preferenze senza alcun capolista bloccato. Giorgia Meloni, che sulla vicenda aveva speso una parte importante del proprio capitale politico arrivando a chiedere un voto palese in Aula alla Camera, aveva parlato apertamente di delusione dopo la bocciatura di luglio.

Le opposizioni — Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Azione — hanno invece votato compatte contro il testo della maggioranza, definendolo una riforma che concentra il potere di scelta dei parlamentari nelle segreterie di partito, a scapito della possibilità per gli elettori di indicare direttamente i propri rappresentanti. Alla bocciatura del sub-emendamento sulle “preferenze pure”, i banchi dell’opposizione hanno reagito con cori di protesta in Aula.

Possibili criticità costituzionali

Diversi giuristi e alcune associazioni della società civile hanno già annunciato l’intenzione di valutare ricorsi per sollecitare un rinvio della questione alla Corte Costituzionale, un percorso già seguito in passato per precedenti leggi elettorali (il Porcellum e, in parte, l’Italicum). I nodi principali riguardano la compatibilità tra liste ancora parzialmente bloccate e i principi di rappresentanza diretta, oltre alla combinazione tra premio di maggioranza elevato e sistema proporzionale corretto.

Quando entrerà in vigore la nuova legge elettorale

Ad oggi non è possibile indicare una data certa di entrata in vigore: tutto dipende dall’esito del voto finale al Senato del 15 settembre e dall’eventuale terza lettura alla Camera, che nei piani della maggioranza dovrebbe chiudere l’iter entro la fine del 2026. Solo dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il testo diventerà pienamente applicabile, presumibilmente in vista delle elezioni politiche del 2027.

Domande frequenti sulla legge elettorale preferenze capolista bloccato

Si può votare un candidato diverso dal capolista? Sì: per tutti gli altri nominativi in lista, diversi dal capolista bloccato, l’elettore può esprimere fino a tre preferenze.

Il capolista può essere scelto dagli elettori? No: il nome del capolista resta deciso dal partito e non è modificabile con il voto di preferenza.

La legge è già in vigore? No, alla data del 10 settembre 2026 il provvedimento è ancora in discussione al Senato e dovrà probabilmente tornare alla Camera per una terza lettura prima dell’approvazione definitiva.

Cambia anche il premio di maggioranza? Sì, la coalizione che raggiunge almeno il 42% dei voti ottiene un premio fino a 70 deputati e 35 senatori aggiuntivi, entro un tetto massimo di 220 deputati e 113 senatori.

In sintesi

La riforma della legge elettorale con preferenze e capolista bloccato rappresenta il primo ritorno, dopo quasi trentacinque anni, a un meccanismo che restituisce agli elettori una parte del potere di scelta sui propri rappresentanti, pur mantenendo un impianto in cui i partiti conservano un ruolo determinante attraverso il capolista bloccato. Il quadro, tuttavia, non è ancora definitivo: il testo dovrà superare il voto finale del Senato e, con ogni probabilità, un ulteriore passaggio alla Camera prima di diventare legge dello Stato. Vale la pena continuare a seguirne l’evoluzione, perché alcuni dettagli tecnici — dal numero esatto di nominativi in scheda alle regole precise sull’alternanza di genere — potrebbero ancora cambiare nelle prossime settimane.